Ricordiamo che per i rapporti lavorativi con PRESTAZIONI OCCASIONALI va fatta una PREVENTIVA COMUNICAZIONE all’Ispettorato del lavoro competente per territorio, da parte del committente imprenditore, mediante sms o posta elettronica (in vigore dal 21 dicembre 2021)
La comunicazione NON va fatta per i lavoratori dello spettacolo perchè per loro è valido sempre l’art.6 del Decreto Legislativo Capo Provvisorio dello Stato 708/1947, cioè quello che sancisce l’obbligo di avere e fare l’agibilità anche ai prestatori d’opera occasionale quindi sarebbe una sorta di “doppione”.
In caso di violazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
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