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La comunicazione NON va fatta per i lavoratori dello spettacolo perchè per loro è valido sempre l’art.6 del Decreto Legislativo Capo Provvisorio dello Stato 708/1947, cioè quello che sancisce l’obbligo di avere e fare l’agibilità anche ai prestatori d’opera occasionale quindi sarebbe una sorta di “doppione”.
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