



-un contributo a fondo perduto riconosciuto automaticamente dall’Agenzia delle Entrate (quindi senza l’invio di alcuna istanza), pari al 100% di quanto percepito con il D.L. Sostegni;
-un contributo a fondo perduto “alternativo” da richiedere mediante apposita istanza.

Al riguardo, è chiarito che qualora un soggetto abbia ottenuto il 100% del contributo di cui al precedente punto e presenti l’istanza per il nuovo contributo non si vedrà totalmente preclusa la possibilità di ottenere il maggior valore che dovesse risultare applicando le nuove regole. Qualora, invece, dal calcolo effettuato risultasse un minor importo, l’Agenzia delle entrate non darà seguito all’istanza;
-un contributo “perequativo”, commisurato alla riduzione del risultato economico d’esercizio (tale contributo troverà attuazione successivamente).


